Consiglio dell’Unione europea

Consiglio dell’Unione europea artt. 202-210 Trattato CE; Regolamento interno 31 maggio 1999
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Organo decisionale della Comunità composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale. Esso provvede anche al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri nonché a svolgere funzioni esecutive.
L’attuale denominazione di Consiglio dell’Unione europea è stata adottata l’8 novembre 1993 in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, il quale ha stabilito che tale organo è competente anche in materia di politica estera e di sicurezza comune (v. PESC) e di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
Nella prassi si usa distinguere un Consiglio Affari generali (v.) tenuto a livello dei ministri degli esteri, dai Consigli settoriali che riuniscono i ministri di volta in volta competenti (agricoltura, lavoro ecc.).
Il più noto di tali Consigli, anche per il rilevante ruolo che assume nell’ambito della politica economica e monetaria, è quello che riunisce i Ministri economici e finanziari, noto come Consiglio Ecofin (v.).
Il motivo di questa distinzione è puramente pratico e consiste nel distribuire le sessioni del Consiglio trattando di volta in volta argomenti omogenei.
Le funzioni attribuite in questo organo sono indicate nell’art. 202 del Trattato CE.
Al Consiglio spetta un potere decisionale vero e proprio. Questo potere però non è illimitato in quanto è subordinato alle condizioni poste dal trattato: ciò significa che il Consiglio può prendere quei provvedimenti che sono, materia per materia, previsti dai trattati istitutivi.
Il potere decisionale del Consiglio si esplica:
— nell’emanazione di atti normativi (v. Procedura di codecisione; Procedura di cooperazione);
— nella formazione ed adozione del bilancio comunitario (v.) che condivide con il Parlamento europeo (v.);
— nella conclusione degli accordi con Stati terzi precedentemente negoziati dalla Commissione.
Il Consiglio, inoltre, ha un potere di controllo sul rispetto dei trattati e degli atti comunitari da parte degli Stati membri o, comunque, dei destinatari di questi atti. Questo potere è però indiretto poiché il Consiglio ha competenza generale a promuovere ricorsi in questo ambito dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee (v.).
Infine, nel settore dell’unione economica e monetaria (v. UEM) il Consiglio è responsabile, su raccomandazione della Commissione, del coordinamento e della sorveglianza multilaterale delle politiche nazionali di bilancio.
L’accrescersi col tempo della mole del lavoro comunitario, insieme alla sempre più sentita esigenza di un più costante contatto tra Consiglio e Commissione, ha fatto sì che con il Trattato sulla fusione degli esecutivi (v.) del 1965 venisse istituito un Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (v. COREPER), costituito dalle rappresentanze diplomatiche presso le Comunità.
La presidenza del Consiglio (v.) è esercitata a turno dagli Stati membri ogni semestre (v. Presidenza semestrale; Presidenza di turno).
Le votazioni in seno al Consiglio sono prese a maggioranza semplice (v.), a maggioranza qualificata (v.) ovvero all’unanimità (v.) a seconda delle materie in discussione; quando è prevista la votazione a maggioranza qualificata i voti dei singoli Stati membri vengono opportunamente ponderati (v. Ponderazione dei voti).
Il Trattato di Amsterdam (v.) ha esteso il campo delle decisioni per le quali è sufficiente la maggioranza qualificata dei voti.
Il Consiglio è assistito da un Segretariato Generale (v. Segretariato generale del Consiglio) posto sotto la direzione di un Segretario Generale (v. Segretario generale del Consiglio), nominato dal Consiglio all’unanimità.
Il calendario delle riunioni del Consiglio non è rigido, anche se un certo numero di riunioni viene pianificato anno per anno, e anche se in realtà il Consiglio si riunisce con notevole frequenza, di solito a Bruxelles o a Lussemburgo.